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Separazione e divorzio in Comune, davanti all'Ufficiale di Stato Civile

Procedura semplificata applicabile solo in assenza di figli minorenni, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e senza trasferimenti patrimoniali.

Tipi di documento:
Municipium

Descrizione

A determinate condizioni, i coniugi possono decidere di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune, per concludere un accordo di separazione, un accordo di divorzio o un accordo di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 162/2014.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Ufficio URP Servizi Demografici:
tel. 0577990300 - 0577990322 - 0577990382
email. urp@comune.sangimignano.si.it 

Per la stipula dell'accordo è possibile rivolgersi: 

  • al Comune di celebrazione del matrimonio in forma civile;
  • al Comune di celebrazione del matrimonio in forma religiosa; 
  • al Comune di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero); 
  • al Comune di residenza di uno dei coniugi.

Non è possibile concludere un accordo di separazione, un accordo di divorzio o un accordo di modifica di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile se:

  • i coniugi hanno figli minori; 
  • i coniugi hanno figli maggiorenni incapaci, portatori di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art.3, c.3, della L. n.104/1992, o economicamente non autosufficienti.

Precisiamo che è indispensabile il consenso di entrambi i coniugi e che l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.).

Documentazione da presentare per l'accordo di separazione e per l'accordo di divorzio (scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio):

Fasi dell'accordo di separazione o divorzio:

  1. Modulo di richiesta per la prenotazione di appuntamento comprensiva delle dichiarazioni previste;
  2. il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile;
  3. nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
  4. l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato.
    La ragione di tale dilazione è quella di considerarla un tentativo di riconciliazione delle divergenze assegnato direttamente alla coppia in "autogestione", tempo in più per evitare scelte affrettate o dettate dall'emotività.
  5. pagamento di € 16,00 di diritti di segreteria, da pagare tramite avviso di pagamentp PagoPA consegnato dall'Ufficio URP Servizi Demografici;
  6. nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
  7. la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.

Se i coniugi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Precisiamo che non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore.
=> La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per ottenere la separazione/il divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.

È possibile stipulare l'accordo di divorzio se la precedente separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente:

  • da almeno 12 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, nel caso di separazione giudiziale (pronunciata con sentenza del tribunale, passata in giudicato);
  • da almeno 6 mesi, nel caso di separazione consensuale (tramite accordo omologato dal giudice);
  • da almeno 6 mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.

Informiamo che fino a quando non si è ottenuto il divorzio, il matrimonio non sarà definitivamente sciolto e le persone risulteranno regolarmente coniugate a tutti gli effetti di legge, e come tale risulterà sulla documentazione e certificazione rilasciata sia dall'ufficio di stato civile che dell'anagrafe.
La separazione non viene registrata negli archivi dell'Anagrafe della popolazione.

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Formati disponibili

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Ulteriori Informazioni

Ufficio a cui rivolgersi per informazioni
Ufficio URP Servizi demografici
tel. 0577990300
email: urp@comune.sangimignano.si.it 

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Riferimenti normativi

Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2026, 13:40

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