Descrizione
L'unione civile in Italia è l'istituto giuridico, rivolto a coppie maggiorenni dello stesso sesso, che formalizza il legame affettivo ed economico. Si costituisce tramite dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e due testimoni, offrendo diritti e doveri simili al matrimonio (coabitazione, assistenza, regime patrimoniale).
L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello stato civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.
Diritti e Doveri
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri.
In particolare da essa discendono:
- l’obbligo di assistenza morale e materiale;
- l’obbligo di coabitazione;
- l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
- l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.
Regime patrimoniale
Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni.
Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.
Gli stranieri possono scegliere l'applicazione della legge di uno Stato estero per la regolamentazione del regime patrimoniale dei beni ai sensi dell'art. 30 legge 218/2005.
Scelta del cognome
Ai sensi dell'art. 1 comma 10 legge 76/2016 la legge prevede che le parti possano scegliere un cognome comune scegliendolo tra i loro due cognomi oppure mantenere quello proprio.
Se si sceglie un cognome comune è possibile anteporre o posporre al cognome comune scelto il proprio cognome se diverso.
Diritto successorio
Riguardo alla successione, alle unioni civili si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.
Impedimento o nullità
L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.
Scioglimento dell’unione
L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello stato civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione
Presentazione richiesta di costituzione di unione civile
- fotocopia dei documenti di riconoscimento dei testimoni, che possono essere uno per ogni sposo
- nulla osta della competente autorità straniera (per i cittadini stranieri non residenti in Italia)
Il procedimento prende l’avvio con la richiesta congiunta da parte di due persone maggiorenni dello stesso sesso da farsi presso l'ufficio di stato civile di qualsiasi Comune; quindi, non soltanto presso quello del Comune di residenza di entrambe le parti o di una di esse.
Una volta ricevuta la richiesta, l'Ufficiale di stato civile procede alla verifica dei requisiti e comunica alle parti la conferma dell’appuntamento per redigere il processo verbale della richiesta di costituzione dell’unione civile dando conto, nel verbale stesso, dell’invito a comparire di fronte all’Ufficiale dello stato civile, in una data indicata dalle parti, data successiva ai quindici giorni dalla sottoscrizione del processo verbale, per rendere la dichiarazione di costituzione dell’unione.
Nell’arco di tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella fissata per la costituzione dell’unione civile, l’ufficiale dello stato civile effettua la verifica sull’esattezza delle dichiarazioni rese e acquisisce di ufficio eventuali documenti idonei ad escludere la presenza delle cause ostative indicate dall’art.1, comma 4, della legge n.76/16; in pratica, la copia integrale dell’atto di nascita (dove sono riportate le varie annotazioni), il certificato di residenza, ecc., così come avviene normalmente per le pubblicazioni di matrimonio.
Nel giorno indicato nell’invito, davanti all’ufficiale dello stato civile del Comune ove è stata presentata la richiesta, le parti esprimono personalmente e congiuntamente, alla presenza dei testimoni, la volontà di costituire un’unione civile.
Matrimoni e/o unioni civili tra persone dello stesso sesso contratte all'estero
L’art. 8, comma 3, del DPCM 144/2016 stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all’estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell’atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel registro delle unioni civili. Ai fini della trascrizione l’atto potrà essere inoltrato all’ufficiale di stato civile del comune di residenza dell’interessato tramite l’autorità diplomatica italiana nel paese di formazione dell’atto oppure consegnato direttamente dall’interessato stesso. L’atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.
- Per chi ha già contratto all’estero un' unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell’unione civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016.
- Non sono trascrivibili nel registro le unioni civili, contratte all’estero, tra persone di sesso diverso.
- Dal 1^ aprile al 30 settembre tutti i giorni non festivi dalle ore 09.30 alle ore 14.00;
- Dal 1^ ottobre al 31 marzo tutti i giorni non festivi dalle ore 11.00 alle ore 14.00.
- 1^, 6 e 31 gennaio
- domenica e lunedì di Pasqua
- 25 aprile
- 1^ maggio
- 15 agosto
- 1^ novembre
- 8, 25 e 26 dicembre
Tariffe costituzione unioni civili
- art. 7 del Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili approvato con deliberazione C.C. n. 91 del 29/11/2011
- deliberazione G.C. n. 236 del 20/11/2025
>> Sala di Dante
- Entrambi cittadini italiani non residenti € 400,00
- Entrambi cittadini stranieri € 1.100,00
- GRATUITO se almeno uno dei cittadini è residente nel Comune di San Gimignano
>> Cortile del Palazzo comunale
- Entrambi cittadini italiani non residenti € 500,00
- Entrambi cittadini stranieri € 1.300,00
- GRATUITO se almeno uno dei cittadini è residente nel Comune di San Gimignano
>> Complesso Museale del Conservatorio di S. Chiara (Sala Fieschi - Sale espositive - Giardino interno)
- Entrambi cittadini italiani non residenti € 400,00
- Entrambi cittadini stranieri € 1.100,00
- GRATUITO se almeno uno dei cittadini è residente nel Comune di San Gimignano
>> Uffici comunali
- Entrambi cittadini italiani non residenti € 300,00
- Entrambi cittadini stranieri € 500,00
- GRATUITO se almeno unodei cittadini è residente nel Comune di San Gimignano
Documenti
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Ufficio URP Servizi demografici
tel. 0577990300
email: urp@comune.sangimignano.si.it
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Ultimo aggiornamento: 16 aprile 2026, 16:06