Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU)

Ultima modifica 4 febbraio 2023

Cosa è, a cosa serve

Il cittadino interessato può richiedere il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 30 del DPR 380/2001, che attesta, per determinate particelle catastali, la destinazione dell'area così come viene indicata nella normativa urbanistica vigente (zone agricole, edificabili, a verde. ecc.)

Come ottenerlo

Occorre inoltrare, tramite Sportello telematico, la seguente documentazione:
- richiesta su modulo predisposto con allegato visure catastali ed estratto di mappa delle particelle interessate, ricevuta versamento diritti di istruttoria e n. 2 marche da bollo.

E’ consentito in via residuale e per motivate esigenze, il deposito in formato cartaceo. In questo caso sarà cura del cittadino depositare la documentazione e ritirare la certificazione presso l’Ufficio URP.

Pagamenti

  • N. 2 marche da bollo da € 16,00;
  • Diritti di istruttoria pari a: 
    • fino a 10 particelle - € 50,00; 
    • oltre 10 particelle -   € 80,00;
      da pagare presso il Monte dei Paschi di Siena Ag. San Gimignano o con le modalità previste nella sezione Modalità di esecuzione dei pagamenti.

Da sapere

Il Certificato di Destinazione Urbanistica - C.D.U. per uso successione non rientra più tra le ipotesi di esenzione di cui all'art. 5 tabella allegata B al D.P.R. n. 642/72 considerato che tale documento non è più annoverato tra quelli da allegare alla dichiarazione di successione (art. 30 D.lgs 346/1990).

Il C.D.U. “rientra nella categoria degli atti di certificazione, redatti da pubblico ufficiale, aventi carattere dichiarativo o certificativi del contenuto di atti pubblici preesistenti”, come da nota del Dipartimento della Funzione Pubblica del 14.12.2012, pertanto può essere oggetto di autocertificazione, rientrando nel campo dell’applicazione dell’art. 15 della L. 183/2011.
Infatti, ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2 della citata legge n. 183/2011, che ha modificato l’art. 40 D.P.R. n. 445/2000, “01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. 02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».”

Dunque, per effetto della citata legge n. 183/2011, il C.D.U., se richiesto “ad uso successione”, non può essere presentato agli organi della Pubblica Amministrazione e non può più essere rilasciato per il deposito all’Agenzia delle Entrate (cfr. Parere dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trento, Ufficio Consulenza, prot. 906-23298 del 14/3/2013 ad interpello promosso dal Comune di Vigolo Vattaro, Trento).

Qualsiasi richiesta di rilascio di Certificato di Destinazione Urbanistica presentata dovrà pertanto essere correlata all'assolvimento dell'Imposta di Bollo del valore vigente.