Catasto Incendi

Ultima modifica 16 aprile 2024

"Al comma 1 dell’Art. 69 della LR n. 39/2000 “Definizioni relative all'attività antincendi boschiva regionale (AIB)” viene definito l’incendio boschivo quale “un fuoco, con suscettività ad espandersi, che interessa il bosco, le aree assimilate e gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'articolo 66, oppure i terreni incolti, i coltivi, ed i pascoli situati entro 50 metri da tali aree.”

Con determinazione n. 41/EU del 14/03/2016 il Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica ha avviato il procedimento per la revisione annuale del catasto comunale degli incendi boschivi di cui all’art. 75 bis della L.R. n.39/2000 e ss.mm. e ii., finalizzato al censimento delle aree sulle quali insistono i divieti e le prescrizioni previsti dalla medesima legge all’art. 76, commi 4, 5, 6 e 7, che così recita:

Art. 76 (disposizioni e vincoli)

. omissis..
4) Nei boschi percorsi da incendi è vietato:
1. a) Per 10 anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve eventuali deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
2. b) Per 5 anni, l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno.
5) Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro 50 metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto dagli strumenti urbanistici precedentemente approvati al verificarsi dell'incendio, è vietata:
1. a) Per un periodo di 15 anni, ogni trasformazione del bosco in un'altra qualità di coltura;
2. b) Per un periodo di 20 anni, la realizzazione di edifici o di strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
5bis) Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.
6) Nelle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applicano le disposizioni dell'Art. 10, comma 1, della Legge 353/2000 e successive modificazioni (15 anni).
7) Sia nei boschi che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, sono vietate, per 5 anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifiche autorizzazioni concesse dal Ministero dell'Ambiente o dalle Regioni competenti, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

Il catasto dei boschi e dei pascoli percorsi da fuoco, previsto dalla Legge n.353/2000 e dalla Legge Regionale Toscana n. 39/2000 e ss.mm. e ii., è composto da singole schede di incendio (Fascicolo territoriale) in cui vengono censite graficamente e analiticamente le aree sulle quali insistono i divieti e le prescrizioni sanciti dalla vigente disciplina, nonché elencati i relativi proprietari.

Avvio del Procedimento per aggiornare il Catasto Incendi.pdf
16-04-2024

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