Autocertificazioni anche nei Rapporti tra Privati
Pubblicato il 9 aprile 2021 • Pratiche e informazioni
I cittadini dovranno solo autorizzare il soggetto privato all’accertamento dei dati forniti, riportando nell’autocertificazione la dicitura: “Autorizzo il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle amministrazioni competenti".
❗ ❗ Gli AVVOCATI hanno invece a disposizione uno specifico servizio ANPR di rilascio di certificati anagrafici online (esenti da marca da bollo) per le finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale.
Anche per i soggetti privati (come banche, assicurazioni, notai, avvocati ecc...) la modalità di verifica dei dati, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, è semplificata; sarà sufficiente che il privato ne faccia richiesta all’amministrazione competente, come il Comune nei casi di stati anagrafici o di stato civile, corredando la richiesta con l’assenso del cittadino dichiarante, e il Comune provvederà a fornire conferma scritta dei dati anche attraverso strumenti informatici e telematici. Precisiamo che, mentre le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono né richiedere certificazioni né accettare quelle prodotte spontaneamente dal cittadino, i privati non possono più richiedere certificazioni, ma hanno ancora facoltà di accettare quelle spontaneamente prodotte dal cittadino.