Descrizione
A determinate condizioni, i coniugi possono decidere di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune, per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 162/2014. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- residenza di uno dei coniugi.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano:
- figli minori di entrambi i coniugi;
- figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art.3, c.3, della L. n.104/1992, o economicamente non autosufficienti.
Inoltre l’accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.).
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Ulteriori Informazioni
Ufficio a cui rivolgersi per informazioni:
Ufficio URP Servizi demografici
tel. 0577990300
email: urp@comune.sangimignano.si.it
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Ultimo aggiornamento: 16 aprile 2026, 17:28