Unioni Civili
Ultima modifica 5 giugno 2024
Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso e che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello stato civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.
-
l’obbligo di assistenza morale e materiale;
-
l’obbligo di coabitazione;
-
l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
-
l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.
La richiesta da effettuare nell'apposita modulistica, debitamente compilata, deve contenere: il nome e il cognome; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; la insussistenza delle cause ostative alla costituzione dell’unione civile di cui all’art.1, comma 4, della legge n.76/2016; scelta del regime patrimoniale così come previsto dal Codice Civile; eventuale scelta di un cognome comune.
- direttamente presso l'Ufficio relazioni con il pubblico
- raccomandata al seguente indirizzo: Piazza Duomo 2 San Gimignano 53037
- via telematica - consentita ad una delle seguenti condizioni:
- che la copia della richiesta recante la firma autografa dei richiedenti sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice a urp@comune.sangimignano.si.it, allegando i documenti di indentità in corso di validità;
- che la richiesta sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) dei richiedenti ed inviata a comune.sangimignano@postacert.toscana.it
Una volta ricevuta la richiesta, l'Ufficiale di stato civile procede alla verifica dei requisiti e comunica alle parti la conferma dell’appuntamento per redigere il processo verbale della richiesta di costituzione dell’unione civile dando conto, nel verbale stesso, dell’invito a comparire di fronte all’Ufficiale dello stato civile, in una data indicata dalle parti, data successiva ai quindici giorni dalla sottoscrizione del processo verbale, per rendere la dichiarazione di costituzione dell’unione.
Nell’arco di tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella fissata per la costituzione dell’unione civile, l’ufficiale dello stato civile effettua la verifica sull’esattezza delle dichiarazioni rese e acquisisce di ufficio eventuali documenti idonei ad escludere la presenza delle cause ostative indicate dall’art.1, comma 4, della legge n.76/16; in pratica, la copia integrale dell’atto di nascita (dove sono riportate le varie annotazioni), il certificato di residenza, ecc., così come avviene normalmente per le pubblicazioni di matrimonio.
Nel giorno indicato nell’invito, davanti all’ufficiale dello stato civile del Comune ove è stata presentata la richiesta, le parti esprimono personalmente e congiuntamente, alla presenza dei testimoni, la volontà di costituire un’unione civile.
- Per chi ha già contratto all’estero un' unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell’unione civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016.
- Non sono trascrivibili nel registro le unioni civili, contratte all’estero, tra persone di sesso diverso.