Unioni Civili

Ultima modifica 2 aprile 2021

Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso e che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello stato civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.

Diritti e Doveri
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare da essa discendono:
  • l’obbligo di assistenza morale e materiale;
  • l’obbligo di coabitazione;
  • l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.
Regime patrimoniale
Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni. Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.
 
Gli stranieri possono scegliere l'applicazione della legge di uno Stato estero per la regolamentazione del regime patrimoniale dei beni ai sensi dell'art. 30 legge 218/2005.
 
Scelta del cognome
Ai sensi dell'art. 1 comma 10 legge 76/2016 la legge prevede che le parti possano scegliere un cognome comune scegliendolo tra i loro due cognomi oppure mantenere quello proprio. Se si sceglie un cognome comune è possibile anteporre o posporre al cognome comune scelto il proprio cognome se diverso.
 
Diritto successorio
Riguardo alla successione, alle unioni civili si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.
 
Impedimento o nullità
L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.
 
Scioglimento dell’unione
L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello stato civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.
 
Come si fa?
Il procedimento prende l’avvio con la richiesta congiunta da parte di due persone maggiorenni dello stesso sesso da farsi presso l'ufficio di stato civile di qualsiasi Comune; quindi, non soltanto presso quello del Comune di residenza di entrambe le parti o di una di esse.

La richiesta da effettuare nell'apposita modulistica, debitamente compilata, deve contenere: il nome e il cognome; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; la insussistenza delle cause ostative alla costituzione dell’unione civile di cui all’art.1, comma 4, della legge n.76/2016; scelta del regime patrimoniale così come previsto dal Codice Civile; eventuale scelta di un cognome comune.

La richiesta può essere presentata tramite una delle seguenti modalità:
  • direttamente presso l'Ufficio relazioni con il pubblico
  • raccomandata al seguente indirizzo: Piazza Duomo 2 San Gimignano 53037
  • via telematica - consentita  ad una delle seguenti condizioni:
    • che la copia della richiesta recante la firma autografa dei richiedenti sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice a urp@comune.sangimignano.si.it, allegando i documenti di indentità in corso di validità;
    • che la richiesta sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) dei richiedenti ed inviata a comune.sangimignano@postacert.toscana.it 

Una volta ricevuta la richiesta, l'Ufficiale di stato civile procede alla verifica dei requisiti e comunica alle parti la conferma dell’appuntamento per redigere il processo verbale della richiesta di costituzione dell’unione civile dando conto, nel verbale stesso, dell’invito a comparire di fronte all’Ufficiale dello stato civile, in una data indicata dalle parti, data successiva ai quindici giorni dalla sottoscrizione del processo verbale, per rendere la dichiarazione di costituzione dell’unione.

Nell’arco di tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella fissata per la costituzione dell’unione civile, l’ufficiale dello stato civile effettua la verifica sull’esattezza delle dichiarazioni rese e acquisisce di ufficio eventuali documenti idonei ad escludere la presenza delle cause ostative indicate dall’art.1, comma 4, della legge n.76/16; in pratica, la copia integrale dell’atto di nascita (dove sono riportate le varie annotazioni), il certificato di residenza, ecc., così come avviene normalmente per le pubblicazioni di matrimonio.

Nel giorno indicato nell’invito, davanti all’ufficiale dello stato civile del Comune ove è stata presentata la richiesta, le parti esprimono personalmente e congiuntamente, alla presenza dei testimoni, la volontà di costituire un’unione civile.

Matrimoni e/o unioni civili tra persone dello stesso sesso contratte all'estero
L’art. 8, comma 3, del DPCM 144/2016 stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all’estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell’atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel registro delle unioni civili. Ai fini della trascrizione l’atto potrà essere inoltrato all’ufficiale di stato civile del comune di residenza dell’interessato tramite l’autorità diplomatica italiana nel paese di formazione dell’atto oppure consegnato direttamente dall’interessato stesso. L’atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.
 
N.B.
  • Per chi ha già contratto all’estero un' unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell’unione civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016.
  • Non sono trascrivibili nel registro le unioni civili, contratte all’estero, tra persone di sesso diverso.

Legge 76/2016