Costituzione Convivenze di Fatto
Ultima modifica 3 ottobre 2024
La convivenza di fatto si istituisce tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile tra loro o con altre persone.
Le persone maggiorenni possono essere sia eterosessuali che omosessuali.
Requisiti per poter istituire una convivenza di fatto
- essere di stato libero, non avere vincoli di parentela o adozione
- avere la residenza nella stessa abitazione e costituire un unico stato di famiglia
Come istituire una convivenza di fatto
- direttamente agli sportelli dell'Ufficio URP.
- a mezzo raccomandata indirizzata a: Comune di San Gimignano, Settore Servizi Demografici - Ufficio URP
- per via telematica- consentita ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale ed inviata a urp@comune.sangimignano.si.it
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente ed inviata a comune.sangimignano@postacert.toscana.it
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice a urp@comune.sangimignano.si.it
Per coloro che intendano trasferirsi da altro Comune, o, se già residenti a San Gimignano trasferirsi ad altro indirizzo, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica di cambio di indirizzo secondo le modalità già previste per tali procedure. Dal momento della registrazione (ovvero entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potrà ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto.
Accertamento dei Requisiti
Qualora trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, l' ufficio Anagrafe non avrà effettuato la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.
Come dichiarare la cessazione di una convivenza di fatto
- matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
- decesso di un convivente;
- cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);
- cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi
La cessazione della convivenza di fatto può essere comunicata, da uno o entrambi i conviventi, presentando apposita dichiarazione direttamente all'Ufficio URP, muniti di un documento di identità.
Contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Ai fini della opponibilità ai terzi, il notaio o l'avvocato, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi.
Il documento, riprodotto tramite scanner e accompagnato da una dichiarazione che attesti che tale copia è relativa all'originale cartaceo (usare formato pdf firmato digitalmente), dovrà essere inviato al Comune di San Gimignano a mezzo PEC all' indirizzo: comune.sangimignano@postacert.toscana.it
- Ufficio a cui rivolgersi per informazioni: Ufficio relazioni con il pubblico (URP)
- Ufficio competente all'adozione del provvedimento: Ufficio Servizi demografici
- Ufficio a cui rivolgersi per informazioni sui procedimenti in corso: Ufficio Servizi demografici
- Unità organizzativa responsabile: Settore servizi alla Cultura e alla Persona
- Strumenti di tutela amministrativa: ricorso giurisdizionale contro il provvedimento finale al TAR. entro 60 gg.