Canone Unico Patrimoniale - occupazione di spazi ed aree pubbliche
Ultima modifica 24 marzo 2023
Oggetto del CANONE
Sono assoggettati al pagamento del canone le occupazioni permanenti e temporanee in strade aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati, nonchè le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
Soggetti passivi
Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuto dal titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, dell'occupante abusivo.
Durata dell'occupazione
Ai fini dell'applicazione del canone si individuano occupazioni permanenti o temporanee:
- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- si considerano temporanee le occupazioni di durata pari o inferiore all'anno; sono sempre temporanee le occupazioni riferite a lavori edili.
Rilascio della concessione
E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonchè i relativi spazi sovrastanti o sottostanti, senza specifica concessione comunale su richiesta dell'interessato.
Pertanto chiunque intenda occupare tali spazi deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale secondo le modalità previste dall'articolo art. 37 del Regolamento Comunale usando anche il modello allegato nella sezione documenti.
La domanda va presentata con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dell'occupazione, non inferiore comunque, per le occupazioni permanenti a 30 giorni e per quelle temporanee a giorni 5 lavorativi.
Determinazione del CANONE
Il canone di ciascuna occupazione è ottenuto dalla tariffa base annuale o giornaliera graduata tenendo conto della tipologia di occupazione, del valore dell'area sottratta alla collettività, del valore economico dell'occupazione, con previsione di coefficienti moltiplicatori, per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.
Versamento del CANONE
OCCUPAZIONI PERMANENTI
- Il canone per le occupazioni permanenti è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
- Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione.
- Per le annualità successive a quella del rilascio dell'atto amministrativo il versamento del canone va effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno.
- Il canone deve essere corrisposto in un unica soluzione. Qualora l'importo sia superiore ad €. 300,00 è ammessa la facoltà da parte contribuente del versamento in rate trimestrali di uguale importo, senza interessi, con scadenza 30 Aprile, 30 Giugno, 15 Settembre e 31 Ottobre.
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione. Come per le occupazioni permanenti, qualora l'importo del canone risulti superiore a €. 300,00, a richiesta del titolare della concessione, lo stesso può essere corrisposto in un massimo di quattro rate entro i termini di validità della concessione stessa.