Strutture ricettive: la sospensione non può superare i 12 mesi
Con la L.R.T. n. 51 del 06.07.2020 "Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019" sono state apportate alcune modifiche nella L.R.T. n. 86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”, con l’introduzione del termine massimo di sospensione pari a dodici mesi consecutivi, in analogia con gli esercizi commerciali (vedi art 30 della L.R.T. n. 51/2020).
- L.R.T. n. 51 del 06.07.2020 "Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019"
- L.R.T. n. 86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”